Esami di Stato (2° ciclo). 3°

Novità (dal 2018-2019): un po’ alla volta.

Le abrogazioni.

abrogato

Il nuovo Decreto sulla valutazione (http://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/04/decreto_valutazione.pdf) prevede anche alcune abrogazioni; ecco le norme abrogate:

(…)

3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) articolo 3, commi 1, 1 bis, 2, 3 e 3 bis del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;

d) articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l’articolo 2, comma 2, e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l’articolo 9, comma 8;

b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Riflessione

Il Testo Unico è del 1997; da allora la scuola è stata modificata a forza di leggi finanziarie e interventi estemporanei che, ovviamente, hanno comportato l’adeguamento e la modifica di altre norme.

In definitiva non è facile capire quale sia la normativa effettivamente vigente su un determinato argomento in un determinato momento.

Ciò comporta:

  1. la svalutazione e conseguente sottovalutazione della normativa;
  2. la deresponsabilizzazione del personale;
  3. la deresponsabilizzazione dei Dirigenti;
  4. la presenza esorbitante dei Tar (e degli avvocati) in ogni ambito della vita scolastica;
  5. l’offerta di cavilli giuridici ai sindacati più corporativi e litigiosi, che poco o nulla hanno da dire sulla qualità della scuola.

Insomma, un caos normativo; a cui si aggiungono gli accordi sindacali, che riescono ad interrompere l’applicazione delle leggi (con il complice accordo di chi ha fatto quelle leggi e la connivenza dei governi).

Per concludere, torna sempre utile la riflessione ironica ed amara che Dante rivolgeva a Firenze ma che, nell’universalismo della poesia, possiamo pensare riferita anche all’Italia attuale:

Atene e Lacedemona, che fenno 
l’antiche leggi e furon sì civili, 
fecero al viver bene un picciol cenno                            141

verso di te, che fai tanto sottili 
provedimenti, ch’a mezzo novembre 
non giugne quel che tu d’ottobre fili.                             144

Quante volte, del tempo che rimembre, 
legge, moneta, officio e costume 
hai tu mutato e rinovate membre!                                  147

E se ben ti ricordi e vedi lume, 
vedrai te somigliante a quella inferma 
che non può trovar posa in su le piume, 

ma con dar volta suo dolore scherma.

Ah… e per fortuna siamo in vigenza del vecchio Titolo V° della Costituzione (non modificato dal Referendum), nell’ambito del quale assume valore costituzionale l’autonomia scolastica, per cui allo Stato restano competenze specifiche solo per quanto concerne le norme generali, i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni.

1 commento

  1. […] d’accordo; tanto che qualche giorno fa ho fatto notare il caos creato dal capitolo delle “Abrogazioni” che chiude il decreto sulla vautazione recentemente approvato dal […]

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