Riformare la scuola attuale, non significa restaurare la scuola vecchia.

La Commissione cultura della Camera ha approvato un testo unificato per la riforma della governance delle istituzioni scolastiche.

Il fatto in sé è positivo. Ma siamo, comunque, al solito gioco delle parti (prese, capovolte, girate e rigirate).

Insomma: è originale che un partito che è andato sui tetti con gli studenti e i precari contro la Gelmini (il PD), oggi sostenga un governo in sostanziale continutà con la politica del governo precedente, e addirittura giunga ad una sintesi sulla proposta Aprea, abbondantemente contestata quando l’On. Aprea era al governo e il Pd all’opposizione.

Ma oggi in Italia va così: ogni forza politica fa innanzitutto i suoi interessi, secondo le occasioni (anche per questo, nessuna forza politica è ormai attendibile).

In ogni caso: la Commissione ha varato un testo unico (PDL+PD+UDC, se non ho capito male); ovviamente l’Italia dei Valori grida al golpe antidemocratico e la CGIL interviene con il suo veto (anch’essa ovviamente in nome della democrazia); per Di Pietro e la CGIL, anche con Monti siamo sull’orlo del fascismo; Vendola lo ha addirittura dichiarato: “Monti peggio di Berlusconi e Fornero peggio di Sacconi”: questo è essere di sinistra? Viene da piangere…

Comunque: la Commissione ha varato un testo unico.

Finalmente, dico io: riformare la scuola non significa restaurare la scuola vecchia. Una volta la sinistra era progressista; oggi non è nemmeno conservatrice: sulla scuola è addirittura restauratrice.

La proposta approvata riguarda soprattutto gli organi di autogoverno delle Istituzioni scolastiche, perché – per chi ancora non lo sapesse – l’autonomia scolastica non è un optional, ma è prevista e garantita dalla Costituzione repubblicana (e rafforzata da un referendum popolare).

Certo, non si va fino in fondo: assunzione dei docenti e regionalizzazione. Manca il coraggio.

Anzi, per difendersi dalle accuse di IdV l’On. Manuela Ghizzoni ha detto che “proprio grazie alla nostra azione parlamentare non ci saranno le fondazioni, i privati non entreranno a manomettere il sistema scolastico, la libertà d’insegnamento è rafforzata, il principio di collegialità e la presenza delle famiglie viene garantito, così come non ci sarà la paventata regionalizzazione ma solo l’applicazione della Costituzione.”

Alcune di quest cose sono vere, altre meno (da verificare il previsto rapporto con i privati -anche con le fondazioni – che non va demonizzato, ma utilizzato per quello che può dare); soprattutto è incredibile l’affermazione sulla “regionalizzazione”: pare che l’On. Ghizzoni non conosca la Costituzione, che invece su questo argomento è chiarissima.

Ma su questo interverrò tra due giorni.

Più sotto, una sintesi del DDl unificato

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea e abbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).

 

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, RISULTANTE DAGLI
EMENDAMENTI APPROVATI

Capo I.
AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
Art. 1.
(L’autonomia scolastica e le autonomie territoriali).

2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.
3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria. (…)
4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale (…)

Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche (…)

Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell’autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;
b) il dirigente, di cui all’articolo 5, con funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all’articolo 6;
d) il nucleo di autovalutazione di cui all’articolo 8.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3.
(Consiglio dell’autonomia).

1. Il consiglio dell’autonomia ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica. In particolare:
a) adotta lo statuto;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell’offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
d) approva il programma annuale e (…) anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all’articolo 8;
(…)
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.

(…)
5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell’autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell’organismo istituzionalmente competente.
(…)

Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell’autonomia).

1. Il Consiglio dell’autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;
e) un rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
3. Il consiglio dell’autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell’autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell’autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. (…)

Art. 5.
(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Art. 6.
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).

1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l’attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
2. La programmazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
3. L’attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.
4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
5. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.

Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.

Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. (…)

2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI. (…)

Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).

1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell’autovalutazione di istituto, il consiglio dell’autonomia, di cui all’articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all’Ufficio scolastico regionale.

Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell’autonomia scolastica).

1. Le istituzioni scolastiche autonome (…) possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell’offerta formativa e per l’innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell’istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all’articolo 11 della presente legge.
2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
3. A tutela della trasparenza (…) le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell’ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. (…).

Capo II.
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME
Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento (…) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, (…).
2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l’autonomia dell’intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
(…)

4. Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d’indirizzo e di programmazione in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell’offerta formativa, anche in relazione a percorsi d’integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

(…)

 

4 commenti

  1. ti segnalo http://www.imille.org/2012/03/legge-aprea/

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    • Perché non si tenta di mettere in piedi un movimento di opinione di insegnanti, oltre i Sindacati e i Cobas, per valorizzare la funzione docente, introdurre strumenti seri di autovalutazione e valutazione e rivedere i programmi di studio (almeno alcuni)?

      Basterebbero pochi punti qualificanti (evidenti priorità) da far circolare tra le scuole, e vediamo cosa succede.

      Un po’ di docenti (a promuovere e guidare l’iniziativa), qualche docente universitario, qualche esperto di sistemi scolastici europei, qualche sociologo, qualche economista e qualche giornalista.

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      • parliamone

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      • Se hai voglia e se ti pare che possa funzionare, allora se ne parla.

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