Voto di condotta: siamo all’assurdo.

Sul voto di condotta, contraddizioni a iosa,

come se ci avessero lavorato solo degli incompetenti,

e forse è vero.

Presento tre documenti:

1. la storia sintetica, coordinata e commentata della normativa sul voto di condotta;

2. i testi della normativa;

3. il titolo della Repubblica di oggi, in cui il Ministro cambia ancora versione.

1. Qual è il risultato dei provvedimenti del Ministro Gelmini sul voto di condotta?

 

È bene precisare che sul tema della valutazione del comportamento era già intervenuto (anticipando la logica della Gelmini) il Ministro Fioroni, modificando lo Statuto delle studentesse e degli studenti; il Ministro Fioroni, infatti, con il D.P.R. n. 235 del 2007 aveva modificato il D.P.R. n. 249 del 1998. Sullo stesso argomento è intervenuta la Gelmini con la Nota del 31 luglio 2008.

 

La modifica apportata allo Statuto dal DPR di Fioroni, prevede sostanzialmente due cose:

 

1. l’introduzione della possibilità di sospendere dalle lezioni uno studente per gravi motivi disciplinari, anche per un periodo di tempo che comporti l’esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all’esame di Stato.

Dallo Statuto (come modificato dal DPR del 2007)

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate

infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi

genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in

coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L‘allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite

generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della

situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

 

2. la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.

 

In sostanza, con le modifiche allo Statuto introdotte da Fioroni, era già possibile punire uno studente dal pessimo comportamento con la non promozione alla classe successiva o la non ammissione all’esame di fine ciclo.

 

In cosa consiste la “ventata di novità” portata la Gelmini?

Sostanzialmente (L. 169/08, che converte il D. L. 137/2008, il famoso decreto Gelmini) si aggiunge che il voto di condotta:

1. “concorre alla valutazione complessiva dello studente”;

2. “determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.”

 

Cosa significhi il punto 2, è chiaro: assegna un voto numerico al comportamento descritto nel DPR 235/07; vale a dire, una pura formalità, da un certo punto di vista, per quanto concerne i “macrobulli”, ma un bel regalo ai “microbulli”, come vedremo alla fine.

Cosa, invece, significhi il punto 1 è più difficile da spiegare. Potrebbe significare che il voto di condotta, concorrendo alla valutazione complessiva, dove c’è l’assegnazione del credito (cioè in ciascuno dei tre anni conclusivi della scuola superiore) partecipa alla definizione della media dei voti grazie alla quale viene attribuito il credito scolastico con cui lo studente si presenterà all’esame. Non fosse questo, e non fosse individuato un meccanismo diverso di coinvolgimento oggettivo, resterebbero pure chiacchiere, perché l’attribuzione del credito ha un carattere automatico (essendo strettamente connesso alla media dei voti conseguiti, e quindi lascia pochi margini di libertà) e non dipende – se non in minima parte e sempre nell’ambito della “fascia di credito” raggiunta con la media – dai giudizi più o meno oggettivi sul comportamento, che introdurrebbero elementi di arbitrio che si vogliono esclusi dalla valutazione conclusiva.

 

Insomma, la legge 169/08 non è ancora sufficientemente chiara, e del resto rinvia ad un Decreto successivo la definizione delle norme relative all’attribuzione del 5 in condotta, vista la gravità delle conseguenze.

 

Nel frattempo, però, esce la C. M. 100, nel dicembre 2008, per dare alcune delucidazioni sui processi aperti dalla L. 169.

Sul voto di condotta, la C. M. conferma ovviamente la L. 169 (bocciatura con il 5 e partecipazione del voto di condotta alla valutazione complessiva), con una piccola ma significativa aggiunta: “La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo.”

La significativa aggiunta è quella sottolineata e in grassetto: “unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline”: può significare che il voto di condotta, unitamente ai voti assegnati nelle altre discipline, contribuisce alla valutazione complessiva dello studente e perciò anche all’assegnazione del credito, ove necessario?

Parrebbe di sì, anche perché altro non può significare, visto che l’assegnazione del credito è automatica e lascia pochissimi margini di libertà (per altro già utilizzati attraverso la valutazione della condotta).

 

Ma siamo ancora in attesa del D. M., che esce in gennaio 2009. Con quali novità?

Vengono ribaditi i concetti già visti, tra cui la novità introdotta con la CM 100 (… unitamente …), e in più vengono precisate le finalità del voto di condotta; e forse proprio per rendere questo voto più simile agli altri (visto che “unitamente” agli altri deve portare alla valutazione complessiva), si precisa che il voto di condotta deve innanzitutto “accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile”, poi c’è anche tutto il resto sui diritti, sui doveri e sulla capacità di rispettare le regole.

“Accertare i livelli di apprendimento”: proprio come nelle “materie tradizionali”.

E non a caso si fissa il 6 come livello di sufficienza (da notare l’assurdità: la sufficienza per un comportamento valutato appena superiore al 5, il quale descrive una condotta ai limiti della criminalità e senza segnali di pentimento)

 

Ovviamente si apre il dibattito: ma insomma, questo benedetto  voto di condotta entra nel calcolo del credito, sì o no?

Se no, siamo di fronte ad una farsa, messa in scena per un’opinione pubblica credulona, e nulla cambia – se non in peggio, come vedremo – rispetto a prima, per questi motivi che presento sinteticamente:

  1. anche prima degli interventi della Gelmini era possibile non ammettere alla classe successiva o all’esame chi si fosse comportato nei modi descritti dallo Statuto delle studentesse come modificato da Fioroni;
  2. anche prima della Gelmini la condotta veniva utilizzata per assegnare il credito nell’ambito della fascia raggiunta attraverso la media dei voti (ma il voto di condotta non veniva calcolato nella media).

 

Se , siamo di fronte ad una manifestazione di estemporaneità incompetente, visto che le scale dei voti utilizzate per la condotta e per le altre discipline non sono paragonabili in quanto:

  1. con il 5 nelle varie materie si prende il debito, cioè, grazie a Fioroni, “si va a settembre”, mentre con il 5 in condotta si viene bocciati;
  2. vista la scala dei voti e il valore del 5 (che ai sensi del D. M. 5/2009 si può assegnare solo a chi abbia avuto una punizione che comporti più di 15 giorni di sospensione dalle lezioni, e non abbia dato segni di ravvedimento), il 6 e il 7 rappresentano “brutti voti”, mentre nella altre materie possono anche essere “bei voti”, ovviamente in relazione a ciascun alunno; per cui potrebbe addirittura accadere che il 7 in condotta (assegnato ad uno studente che si comporta male, ma non tanto da meritare sospensioni dalle lezioni) alzi la sua media del 6, facendo scattare la media dei voti superiore, con aumento del credito scolastico.

 

Di fronte a queste incertezze, tutti reclamano chiarezza; per portare la luce, il ministero emana la C. M. 10 del 2009, in cui – relativamente al problema del credito – si legge che “Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.”

Quali le novità?

  1. scompare “Unitamente (alla valutazione) relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline”;
  2. appare “in quanto determina, autonomamente, la non ammissione (…) nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio”.

 

È evidente che gli avverbi apparsi dal nulla, “autonomamente” e “indipendentemente”, fanno a pugni con il vecchio “unitamente”, forse non a caso eliminato.

Potrebbe questo significare che i voto di condotta non entra nel calcolo della media per l’assegnazione del credito? Può essere, e può essere che si siano accorti del pasticcio creato con norme incompatibili; ma non è ancora chiaro, infatti Tuttoscuola.com scrive che “per il momento il ministero ha preferito glissare sull’interrogativo che in questi giorni ha tenuto banco tra dirigenti scolastici e professori degli istituti superiori.”

Insomma, non si capisce nulla.

Restiamo in attesa di chiarimenti, tanto non dobbiamo assegnare il credito adesso, ma fra cinque mesi, il tempo che escano altri due D. M., almeno una C. M. e due Note di chiarimento.

In ogni caso, alcune cose sono chiare:

1.       prima della Gelmini era possibile “non ammettere alla classe successiva o all’esame” chi si comportava nei modi descritti dallo Statuto delle studentesse, ed era possibile dare 7 in condotta (che costituiva l’insufficienza in condotta, e come tale era percepitala tutti) a chi si comportava male;

2.       adesso, invece, il 5 (con relativa bocciatura) si può dare solo in casi estremi (di una tale gravità da dover probabilmente coinvolgere ben altre autorità) e con una procedura complicata;

3.       il 6 e il 7 (che descrivono comportamenti decisamente negativi) sono ufficialmente giudicati voti sufficienti (infatti il D. M. 5/2009 dice che “la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione…”)

 

Come dire: per i macrobulli non è cambiato nulla, mentre per i microbulli sono previste dal Ministro valutazioni sufficienti. Non è quello che gli studenti devono capire, ma è ciò che scrivono i documenti del Ministro Gelmini.

Ovviamente tutto è avvenuto alla faccia dell’autonomia scolastica.

 

Due rapide conclusioni, come “il sugo di tutta la storia”:

1.       Il voto di condotta contava di più prima, quando non contava nulla: quanto meno era più coerente, e sapeva di non dover imitare goffamente i voti “veri”.

2.       Il Ministero dell’Istruzione non è in grado di produrre documenti chiari, coerenti e applicabili: è un difetto enorme, per chi pretende di guidare il sistema della formazione e dell’istruzione. Forse le valutazioni PISA 2006 si spiegano guardando in alto. Che non sia il caso di mandare a casa qualcuno?

2. sintesi della normativa.

L. 169 – 30 ottobre 2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo.

 

C. M. n. 100 – 11 dicembre 2008

OGGETTO: Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

 

La valutazione del comportamento degli studenti (art. 2)

L’articolo 2 della legge regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno scolastico.

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera  scolastica dell’allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni2. Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiornamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa (valenza propria peraltro di ogni valutazione scolastica), è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell’attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie;

l’informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale. La bozza di decreto è stata già predisposta; ha costituito oggetto di un primo confronto con le associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura definitiva.

 

D. M. n. 5 – 16 gennaio 2009

Articolo 1
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

(…)

Articolo 2
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

 

 

 

 

C. M. n. 10 – 23 gennaio 2009
Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

(…)

Nelle more dell’iter di approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell’ 11 dicembre 2008.

(…)

Valutazione del comportamento

Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri per l’espressione del voto in decimi.
Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.
 

 

(…)

 

Tuttoscuola.com, 26 gennaio 2009

Il voto di condotta farà media o no?

Per il momento il ministero ha preferito glissare sull’interrogativo che in questi giorni ha tenuto banco tra dirigenti scolastici e professori degli istituti superiori.

Nella circolare n. 10 del 23 gennaio scorso non ha chiarito, infatti, il senso della disposizione contenuta nell’articolo 2 della legge 169/2008 che così recita: “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente“.

Cosa vuole dire quel “concorre complessivamente“? Per il 5 in condotta sappiamo tutti cosa succede, ma per il sei, il sette e gli altri voti, il voto di condotta conta qualcosa? E se sì, quanto conta? Fa media, per esempio, per i crediti scolastici dell’ultimo triennio delle superiori?

La scena, soprattutto in questi giorni, la sta tenendo il cinque, al quale è stato dedicato un apposito decreto ministeriale per tracciarne l’identikit. Ma la condotta non dovrebbe essere solamente considerata in quel voto che può far perdere l’anno.

Se così fosse, se cioè la modifica normativa introdotta tre mesi fa ha davvero voluto ripristinare solamente uno strumento preventivo e repressivo contro gli atti di violenza oppure creare una deterrenza verso gli atteggiamenti di bullismo, dovremmo considerare il voto di condotta soltanto per la sua valenza negativa. Le sue espressioni di voto positivo, dal dieci decimi in giù, sarebbero simboliche e ininfluenti, non degne di alcuna considerazione.

La nuova condotta conterebbe sostanzialmente solo per il suo valore negativo, alla stregua di una sanzione disciplinare, perché, fuori dal cinque non avrebbe alcun effetto. Era davvero questo lo spirito della disposizione di legge?

3. Titolo della Repubblica

Tratto da Repubblica.it

Il ministro annuncia la stretta voto con una nota in attesa del decreto e in tv dà indicazioni per il peso del voto nelle pagelle

Gelmini, “La condotta farà media e l’insufficienza sarà più facile”

di SALVO INTRAVAIA

 

 

14 commenti

  1. Ammetto di non essere riuscita a leggere per intero il lunghissimo post, comunque la normativa la conosco essendo un’insegnante informata ed aggiornata.

    Una cosa non ho capito; quando affermi

    3. il 6 e il 7 (che descrivono comportamenti decisamente negativi) sono ufficialmente giudicati voti sufficienti (infatti il D. M. 5/2009 dice che “la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione…”)

    Perché il 6 o il 7 dovrebbero “descrivere comportamenti decisamente negativi”? Un 6 o un 7 in matematica o latino o storia ecc. ecc. sono “brutti voti”? A me pare di no, perché attestano il raggiungimento degli obiettivi disciplinari. E allora, a rigor di logica, l’assegnazione del voto di condotta dovrebbe attestare il raggiungimento o meno degli obiettivi EDUCATIVI che ogni C. di Cl. dovrebbe stabilire nella programmazione annuale. Quindi il 6 o il 7 in condotta attestano un diverso grado di raggiungimento degli obiettivi, comunque sufficiente. Ne consegue che, seppur non bellissimi, sono pur sempre voti POSITIVI.

    Credo che l’incomprensione sia dovuta per lo più alla difficoltà di considerare il voto di condotta come tutti gli altri, partendo dagli stessi presupposti e utilizzando dei parametri di riferimento (griglie di valutazione) esattamente come si fa per la valutazione delle discipline scolastiche.
    Ovviamente predisporre delle griglie, utilizzarle per ogni studente e concordare, all’interno del C. di Cl., la valutazione oggettiva da dare al singolo studente costa tempo e fatica. Questa è la cosa che, a parer mio, disturba maggiormente gli insegnanti che, per non ammettere la loro scarsa volontà di applicarsi al meglio nel proprio lavoro, preferiscono andare contro le decisioni del ministro, anche quando sono sensate.

    Marisa ( marisamoles.wordpress.com )

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    • Mi pareva di essere stato chiaro, ma ci riprovo.
      I criteri per l’assegnazione del 5 in condotta li stabilisce il Ministero, e io li sintetizzo: sospensione dalle lezioni per più di 15 gg, senza segni di ravvedimento e deliberazione del Consiglio d’Istituto.
      I voti dal 6 (la sufficienza) al 10 vengono assegnati dal Consiglio di classe, ovviamente sulla base di una griglia che viene applicata alla specificità di ogni studente; tale griglia deve valutare i comportamenti (dico “comportamenti” ma intendo anche tutto il resto che solitamente si valuta, sulla base delle finalità previste dal DM 5/09) da “meno di quindici giorni di sospensione” al comportamento ottimo ed irreprensibile da ogni punto di vista.
      Quindi mi pare chiaro che uno studente sospeso dal Consiglio di classe per 7 giorni non può prendere 5 in condotta perché mancano i presupposti, perciò il suo comportamento è certamente sufficiente (almeno 6). Con le stesse caratteristiche (mutati mutandis), daresti la sufficienza in Italiano o Matematica?
      E se uno studente non viene mai sospeso dalle lezioni, ma viene a scuola senza libri, fa numerose assenze, è arrogante ma non offensivo, per nulla collaborativo ma non violento, può avere anche 7.
      Forse è sbagliato stabilire la bocciatura con il 5, perché così i docenti non possono assegnare la vera insufficienza (senza bocciatura).
      Mi pare chiaro: perché per tutte le materie la scala va dallo 0 al 10 e per la condotta dal 5 al 10? Perché con il 5 in condotta si boccia e nelle altre materie c’è il debito?
      Questa è la contraddizione da risolvere, e non si può risolvere con le norme emanate dal Ministero.

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  2. @ Giampaolo Sbarra

    È corretto il ragionamento che fai riguardo al fatto che si dovrebbe essere liberi di assegnare il cinque in condotta anche senza pregiudicare la promozione dello studente. Tuttavia, credo che l’insufficienza sia riferibile a dei casi limite e che, come avviene per le insufficienze nelle varie discipline, sia giusto considerare il percorso fatto dallo studente. Ho “regalato” tanti 6 in latino considerando l’impegno tardivo e chiaramente opportunista di chi si è visto costretto a darsi una mossa verso la fine dell’anno per evitare i debiti o la bocciatura.
    Una volta con il 7 si veniva “rimandati a settembre” in tutte le materie: questa sarebbe una soluzione, visto che il “debito” in condotta non è proponibile. Ma è anche vero che la maleducazione ormai regna sovrana nelle scuole e se ci fosse stato da parte del ministero un atteggiamento più rigido, chissà quanti 5 in condotta sarebbero fioccati!
    Ora che è certo che il voto di condotta farà media, si può sperare che qualcuno approfitti dell’occasione per compensare le lacune in qualche materia comportandosi in modo ineccepibile. Meglio che niente.

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  3. E’ tipicamente italiano, creare le griglie e poi dare i voti a naso.
    La verità è che oggi come oggi daremo 6 in condotta (la sufficienza miniteriale) a chi non è stato sospeso per più di 15 giorni; per cui qualche scuola (guarda le griglie che sono state elaborate in giro) darà 6 oltre i sette giorni di sospensione, e 7 fino a sette giorni di sospensione. E quel 7 in condotta potrebbe anche fare aumentare il credito.
    Siamo al paradosso: il premio ai microbulli.
    Ma ancora più paradossale è che il Ministero non sia in grado di emanare provvedimenti coerenti e chiari e che il Ministro annunci alla stampa intenzioni che contraddicono i provvedimenti appena emanati.

    Ma chi scrive i Decreti e le Circolari?
    Perché lamentarsi se il PISA 2006 ci vede indietro, se dall’alto viene questo esempio?

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  4. Non è il caso di generalizzare. Nel mio liceo abbiamo attribuito i voti in condotta seguendo una griglia (che ho elaborato io che, tra l’altro, mi occupo anche del CIC) e certamente non abbiamo dato il 6 o il 7 a chi è stato sospeso. Ma ammetto che siamo fortunati e non abbiamo avuto casi di sospensione e, per dir la verità, è già da tempo che si usa “punire” in altro modo i più indisciplinati (lavori socialmente utili, ore supplementari di scuola …).
    Quanto ai risultati dei vari PISA e INVALSI, anche qui mi sento fortunata: i risultati della mia scuola e del nord-est in generale sono ben al disopra della media nazionale. Ciò non toglie, tuttavia, che la preparazione e il senso di responsabilità degli studenti sono notevolmente calati negli ultimi anni. C’è da interrogarsi sulla serietà della scuola primaria e secondaria di I grado … altro che voto di condotta!

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  5. Sono insegnante scuola superiore professionale e genitore ragazzo di terza media. Nella mia scuola sono stati dati voti in condotta inferiore al 6 per ragazzi con plurisospensioni ed il 6 a chi ha avuto una o due note discilplinare o comunque ha tenuto un comportamento generalmente negativo (scarso impegno, assenze, atteggiamento negativo verso compagni e docenti etc.) Ieri mio figlio è arrivato a casaa con un 6 in condotta (non ho ritirato io la pagella) e quando alla coordinatrice è stato chiesto il perchè di tale voto, costei ha risposto che il voto in condotta rispecchia la media generale del ragazzo che si attesta fra il 6 e il 7. Ora mi chiedo come si può arrivare a tanto! Non mi aspettato e neanche mio figlio , un 10 o un 9 a comportamento, ma un semplice 8 considerato che non ha mai avuto richiami scritti, non è una eccellenza ma fa i compiti regolarmente, non è un bullo, anzi ha subito episodi di bullismo. Cosa mi consigliate di fare in merito? Grazie. sono sconvolta e avvilita.

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  6. Gentile collega, come lei sa, in molti casi le valutazioni vengono espresse in modo sommario e spesso in modo arbitrario; ma tutti dovrebbero – soprattutto se richiesti – essere in grado di giustifcare e motivare in modo trasparente le valutazioni espresse. Mi pare che la normativa vigente non consenta nel modo più assoluto l’espressione di valutazioni come quella del caso che la riguardano (per quello che ho capito).
    Del resto, so che in molti casi i docenti – per una’assurda paura che vengano modificate le medie verso l’alto – tendono a dare il voto di condotta sulla base della media dei voti delle altre discipline. E’ una palese ed ingiustificabile assurdità, a mio avviso; ma la normativa della Gelmii certo non aiuta a fare chiarezza.
    In ogni caso, i docenti della scuola di suo figlio avranno certamente elaborato ed approvato una griglia con indicatori e descrittori per l’assegnazione del voto di condotta, se non altro perché nell’istituto siano utilizzati criteri omogenei dai vari consigli di classe. Chieda la griglia e valuti la coerenza del voto ricevuto da suo figlio con gli indicatori e i descrittori. E mi sappia dire: sono curioso di sapere cosa avviene in altre parti d’Italia. A presto. gps

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  7. “In ogni caso, i docenti della scuola di suo figlio avranno certamente elaborato ed approvato una griglia con indicatori e descrittori per l’assegnazione del voto di condotta, se non altro perché nell’istituto siano utilizzati criteri omogenei dai vari consigli di classe.”

    Siamo proprio sicuri che TUTTE le scuole abbiano adottato una griglia? A me non risulta né credo sia obbligatorio adottarene una. Ho sentito dire da un’amica che nel liceo di suo figlio è stato dato 7 in condotta ai maschi con l’orecchino e alle femmine che indossano gonne troppo corte. 😦

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  8. Hai ragione: non siamo sicuri che tutte le scuole l’abbiano approvata, e del resto la griglia non è obbligatoria; forse dovrebbero essere comunque necessari dei criteri oggettivi. Ma non c’è quasi nulla di davvero obbligatorio, in Italia: siamo pieni di leggi non applicate. Neanche fare lezione bene, è obbligatorio. Ma questo discorso ci porterebbe lontano.
    Bisogna arrivare alla valutazione dell’operato dei docenti e di tutto il sistema scolastico: ma non una valutazione fatta dai docenti stessi o dal sindacato. Bisogna arrivare alla valutazione esterna e a nuove modalità di assunzione (e di retribuzione, ovviamente)

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  9. “Bisogna arrivare alla valutazione esterna e a nuove modalità di assunzione (e di retribuzione, ovviamente)”

    Completamente d’accordo. Ma ti ricordi del caos che si è creato quando Berlinguer aveva ipotizzato il famigerato “quizzone”?

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  10. Berlinguer, il Ministro più coraggioso e competente, fatto fuori dai sindacati e dalla sinistra. Questo era e resta il problema; soprattutto per uno di sinistra.

    Nelle prossime settimane va in discussione il ddl Aprea: sarà interessante vedere le varie posizioni; potremmo anche noi aprire un confronto: cosa dici?

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  11. Mi scuso se non ho risposto subito ma sono sommersa dai compiti da correggere. 😦

    Per il confronto, va benissimo. Attendiamo … fiduciosi.

    A presto. 🙂

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  12. ho preso 7 in condotta , senza nessuna motivazione riportata sulla griglia di valutazione ! ho chiesto la motivazione e mi e’ stato detto che era solo per il mio poco impegno nello studio! ma cosa centra il comportamento con lo studio? e poi e’ una cosa regolare? grazie

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    • Messa così, pare che ci sia quanto meno scarsa trasparenza. Mi pare improbabile che il poco impegno porti al sette in condotta. Devi farti dare copia del verbale dello scrutinio, per capire le motivazioni.

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